Sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti (ivi inclusi coloro che fanno parte di Ordini Religiosi della Chiesa Cattolica) residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 22, che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l’aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro, nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare, predisposto dal Servizio Sociale di residenza, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità.
La persona anziana assistite deve:
aver compiuto 65 anni;
essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (non saranno accogliibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla LR. 20/2002 e LR. 20/2000). In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;
usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, assieme all' Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità
Possono presentare domanda:
l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
i familiari (parente entro il 4° grado o affine entro il 2° grado), che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
Coloro che hanno percepito l’assegno di cura nell’ultimo bando dovranno presentare la domanda, pena l’esclusione, in cui sia espressa la volontà di continuare a percepire l’assegno di cura, completa di tutti i documenti richiesti.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, anche dal proprio domicilio, nel periodo di vigenza dell’apposito bando pubblico, attraverso la piattaforma telematica, al seguente link: https://ambitosociale22.sicare.it/sicare/benvenuto.php entro e non oltre il giorno 03 luglio 2024 alle ore 12.00 pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
copia dell’ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
copia di un valido documento di identità del richiedente e del beneficiario dell’assegno di cura.